PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84».

      2. All'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «a un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà».
      3. All'articolo 19, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione, salvo il presidente o il segretario di ciascun partito o gruppo politico, il quale ha la facoltà di presentarsi in una circoscrizione per ciascuna regione».
      4. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dai seguenti:

          «2) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale;

          2-bis) per ciascuna delle liste di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          2-ter) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

          2-quater) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui all'articolo 84».

      5. L'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      6. All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più

 

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alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numeri 2) e seguenti. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numeri 2) e seguenti;

          2) comunica l'esito delle operazioni di cui al numero 1) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni»;

              b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

      7. All'articolo 86, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
      8. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto, i seggi assegnati a ciascuna regione sono ripartiti tra le circoscrizioni di cui alla tabella 1 allegata al presente testo unico, dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, riportato

 

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nella più recente pubblicazione dell'Istituto nazionale di statistica, per il numero dei seggi assegnati alla regione stessa e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale a norma degli articoli 16 e 17».

      2. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni di ciascuna regione».
      3. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione elettorale, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale».

      4. All'articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale».
      5. All'articolo 10, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio elettorale circoscrizionale». All'articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «uffici elettorali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «uffici elettorali circoscrizionali».
      6. All'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533

 

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del 1993, le parole: «L'ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio elettorale circoscrizionale».
      7. All'articolo 12, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo le parole: «gli uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e circoscrizionali».
      8. All'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizione elettorale».
      9. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          b) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale;

          c) per ciascuna delle liste di cui alla lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          d) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

 

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          e) comunica all'ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), ai fini di cui all'articolo 17».

      10. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione:

          a) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c);

          b) comunica l'esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni».

      11. L'articolo 17-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
      12. All'articolo 18, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, la parola: «regionale» è sostituita dalla seguente: «circoscrizionale». All'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo le parole: «dell'ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «e dell'ufficio elettorale circoscrizionale».
      13. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «ai sensi dell'articolo

 

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17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a)».
      14. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è premessa la tabella 1 di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.